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Trasmissione e indicazioni operative in merito all'Accordo Prevedi sottoscritto il 4 luglio 2025

Si comunica che in data 9 luglio 2025 è stata trasmessa la Lettera Circolare n. 22/2025 riguardante l'Accordo Prevedi del 4 luglio 2025, sottoscritto da Ance, Associazioni Artigiane e Sindacati nazionali edili. Successivamente, in data 9 settembre 2025 (Circolare n. 32/2025) e 10 ottobre 2025 (Circolare n. 38/2025), sono state fornite le relative indicazioni e chiarimenti operativi.

Aspetti Principali dell'Accordo e Istruzioni Operative:

  1. Contributo Contrattuale e Durata del Rapporto: Per i lavoratori assunti a partire dal 1° Ottobre 2025, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi.

  2. Calcolo della Durata: Ai fini del calcolo della durata, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non viene considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.

  3. Versamento Standard: Se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, il datore di lavoro versa il contributo contrattuale a Prevedi a decorrere dal quarto mese di competenza, ma tale importo ricomprenderà anche quanto dovuto per i primi tre mesi.

  4. Eccezione (Lavoratori Iscritti o Contributori Volontari): La limitazione dei tre mesi non si applica se il lavoratore, al momento dell’assunzione, ha già attivato o attiva nei primi tre mesi forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell’1% o superiore a carico lavoratore). In tal caso, il contributo contrattuale viene versato fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

  5. Trattamento per Rapporti Brevi:

    • Impiegati: Al momento della cessazione, l'azienda riconosce un importo lordo calcolato in base a valori mensili (Tabella A), moltiplicati per i mesi di durata.
    • Operai: Al momento della cessazione, l'azienda riconosce un importo lordo calcolato in base a coefficienti orari (Tabella B), moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate. Questo importo, al netto delle ritenute di legge, è versato dall'azienda alla Cassa Edile in un apposito Fondo e da essa erogato all'operaio contestualmente alla GNF.
  6. Verifiche Operative Aziendali: L'azienda deve verificare la situazione contributiva del lavoratore (iscritto attivo, aliquote volontarie attive) tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi, resi disponibili attraverso il portale di denuncia telematica della Cassa Edile. Questa verifica è cruciale sia all'assunzione che prima di redigere ogni busta paga.

  7. Ruolo delle Casse Edili: La Cassa Edile invia il flusso anagrafico di adesione contrattuale a Prevedi solo quando il lavoratore matura il contributo contrattuale per superamento dei tre mesi o in determinate circostanze legate all’attivazione di aliquote volontarie.

Si ribadisce che le modalità di calcolo e le misure del contributo contrattuale non sono state modificate.

 

2025-07-09_Lettera circolare n. 22-2025 Trasmissione Accordo Prevedi del 4 luglio 2025

2025-09-09_Lettera Circolare n. 32-2025 - Accordo Prevedi 4 luglio 2025 - Indicazioni operative

2025-09-09_Note operative su Accordo del 4 luglio 2025 e addendum del 15 luglio 2025_circ_32

2025-10-10_chiarimenti_operativi_accordo_prevedi_4_luglio_2025_v0_circ_38

2025-10-10_Lett. circ. congiunta CNCE e Prevedi n. 38-2025-Accordo Prevedi 4 luglio 2025-Ulteriori indicazioni operative

2025-10-22_Comunicazione n. 896 regime fiscale e contributivo di cui al punto 3 (operai) dell'Accordo del 4 luglio 2025

2025-10-28 Interrogazione stato Prevedi lavoratore lato Consulente