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Indennità Integrativa di Malattia
I primi tre giorni di malattia non vengono retribuiti se la durata dell’evento è inferiore a 7 giorni. Vengono retribuiti dall’Impresa al 54,95% se l’evento supera complessivamente 6 gg. ed al 104,95% se l’evento supera 12 gg.
L’Impresa assolve inoltre l’obbligo di accantonamento dell’importo computato sul periodo di malattia stesso relativo a Gratifica Natalizia e Ferie in forma mutualistica, mediante versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo. La Cassa Edile provvede poi a calcolare ed accantonare direttamente, sulla base dei dati forniti dall’Impresa, l’importo G.N.F. computato sul periodo di malattia. Tale importo, soggetto a ritenuta Irpef secondo l’aliquota minima prevista dalle normative vigenti (Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314), viene quindi erogato congiuntamente al relativo assegno G.N.F. di ferragosto o natale.
N.B. Per i primi tre giorni non retribuiti dall’Impresa negli eventi di malattia inferiori a 8 giorni, la Cassa Edile di Asti accantona direttamente a favore dell’operaio la percentuale del 4,95 per riposi annui.
Indennità Integrativa di Infortunio e Malattia Professionale
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale la Cassa Edile provvede a calcolare ed accantonare direttamente, a seguito versamento in forma mutualistica dell’apposito contributo da parte dell’Impresa e sulla base dei dati da essa forniti, una parte dell’importo computato sul periodo stesso di infortunio o malattia professionale, relativo all’accantonamento di Gratifica Natalizia e Ferie.
Tale parte dell’importo, erogata dalla Cassa Edile nel relativo assegno G.N.F. di ferragosto o natale ed assoggettata a ritenuta Irpef secondo l’aliquota minima prevista dalle normative vigenti (Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314), corrisponde alla differenza tra l’intera maggiorazione G.N.F. e la quota di essa direttamente erogata all’operaio dall’INAIL.
Periodo di carenza dell''Assicurazione Inail
Per i giorni successivi e fino a quando sussista la carenza dell’assicurazione, cioè per i primi tre giorni di assenza dal lavoro (periodo di Carenza), la Cassa Edile della Provincia di Asti corrisponde direttamente agli operai infortunati l’importo (pari al 60% della retribuzione) dovuto dal datore di lavoro per i primi tre giorni successivi a quello dell’infortunio.
E’ inoltre compito della Cassa Edile provvedere a calcolare ed accantonare l’importo di G.N.F. relativo al suddetto periodo di Carenza.
Le erogazioni di importi a titolo di Carenza dell’Assicurazione INAIL e di accantonamento G.N.F. sulle giornate di Carenza infortunio sono soggette a ritenuta Irpef secondo l’aliquota minima prevista dalle normative vigenti, in base al Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314.
N.B. Per le giornate di Carenza dell’Assicurazione INAIL, la Cassa Edile di Asti accantona direttamente a favore dell’operaio la percentuale del 4,95 per riposi annui.
Rimborso da parte della Cassa Edile
Il trattamento economico integrativo di malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto mensilmente dall’Impresa agli operai viene rimborsato all’Impresa stessa dalla Cassa Edile della Provincia di Asti nei tempi più brevi possibili relativamente al momento del ricevimento della modulistica prescritta.
Il rimborso spetta per l’intero trattamento economico corrisposto all’operaio, se nel trimestre solare scaduto prima dell''evento risultino denunciate per l’operaio interessato almeno 450 ore computate come da normativa vigente. Nel caso in cui le ore così computate risultino inferiori al numero indicato, il rimborso della Cassa Edile è proporzionalmente ridotto e la riduzione stessa è a scapito dell’Impresa. Il predetto rimborso può essere ottenuto dall'' Impresa tramite assegno bancario oppure, previa compilazione dell'' apposito modulo, tramite bonifico bancario.