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Accordo Parti Sociali Nazionali del 10 settembre 2020 - Congruità

 

 

 

In data 28/10/2010 le Parti Sociali del Settore hanno firmato “ l’Avviso comune per la verifica della congruita'' ”, scaricabile QUI e, successivamente in data 16/11/2011 (con delibera n. 1/2011), scaricabile QUI,  che ha individuato le Casse Edili quali Enti competenti al rilascio “dell’attestazione di congruita'' della manodopera” occupata in ciascun cantiere, sia per gli appalti pubblici sia per i lavori privati in edilizia di entita'' pari o superiore a € 70.000,00.

In attesa di ricevere definitive indicazioni da parte della CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) in merito alla gestione e automazione dei processi necessari al coordinamento delle procedure da impiegare, anticipiamo la presente informativa:

- dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012 le Casse Edili dovranno adottare un modello di denuncia mensile che prevede l’elenco, per Impresa, dei cantieri attivi  nel mese di riferimento e il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Quindi, da tale decorrenza la Cassa Edile chiedera'' alle proprie Imprese iscritte la corretta compilazione degli appositi campi nella denuncia mensile MUT;

- a partire dal mese di aprile 2012 le Casse Edili attiveranno la fase di sperimentazione della verifica di congruita'' della manodopera attraverso un “contatore” che dovra'' comparare i livelli minimi di costo della manodopera definiti dal citato accordo del 28/10/2010, con quanto risultera'' dalla moltiplicazione per 2,50 (coefficiente convenzionale individuato) dell’imponibile contributivo  Cassa Edile (imponibile su cui si calcola la GNF) riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere. Dunque, sara'' indispensabile che l’Impresa comunichi alla Cassa competente, oltre  l’imponibile contributivo (ai fini Cassa Edile) per ogni  operaio impegnato nel cantiere, anche il valore dell’opera complessiva. L’Impresa segnalera'' inoltre, ai sensi del vigente CCNL, l’affidamento di eventuali lavori in subappalto e in subaffidamento, la loro tipologia e gli importi degli stessi;

- ugualmente le Stazioni Appaltanti, nella compilazione del modulo telematico di richiesta Durc per appalto di lavori pubblici dal sito www.sportellounicoprevidenziale.it, dovranno correttamente indicare ad iniziare dal primo Stato Avanzamento Lavori l’esatto importo da liquidare alle Imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatrici) per ogni fase del contratto, fino alla concorrenza della liquidazione finale lavori ove dovranno indicare l’entita'' complessiva dell’opera.
 
Durante il periodo di sperimentazione, eventuali irregolarita'' sulla congruita'' dell’incidenza di manodopera non avranno effetto sulla regolarita'' del Durc.

Dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le Imprese dovranno obbligatoriamente compilare i campi per ogni operaio impegnato nel cantiere, pena la irrecevibilita'' della denuncia stessa;
- dal 1° ottobre 2012 i Durc rilasciati dalle Casse Edili per “fine lavori” segnaleranno il rispetto o meno dei parametri relativi alla congruita'' del costo della manodopera sul valore dell’opera, fermo restando che con decorrenza 1° gennaio 2013 la congruita'' sara'' requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.

Quanto esposto, con riserva di comunicare eventuali modifiche alle procedure operative.

Allegati: Circolare CNCE n. 482