Si comunica che il Durc, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra
tra le attestazioni di cui all’art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che
“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità
fino al 15 
giugno 2020”.

 

 VALIDITÀ DEL DURC – EMERGENZA COVID_19